Terre e Rocce: IMPORTANTE !! Novità Legislative !

LEGGE 24 giugno 2013, n. 71 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
Dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Deroga alla disciplina dell’utilizzazione di
terre e rocce da scavo). – 1. Al fine di rendere piu’ celere e piu’
agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal
presente decreto che comportano la necessita’ di gestire terre e
rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di
tale gestione, proporzionata all’entita’ degli interventi da eseguire
e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano
solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere
soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di
impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una
specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

INOLTRE

G.U. 21/6/2013 n. 144
TITOLO II – SEMPLIFICAZIONI
CAPO I – MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
…………………..2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
3. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». ………………………………..

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