Ad Ottobre 2026 è uscita un importante novità legislativa sulle Terre e Rocce da Scavo, con il Decreto 234 dell’8 ottobre 2026
All’art. 4, comma 1 lettera b (e punti successivi) sono state aggiunte delle modifiche al D.Lgs 152/06 e s.m.i ed al DPR 120/17 (che ricordiamo, è abrogato, ma ancora in vigore in attesa del nuovo decreto sostitutivo)
Vediamo il testo:
b) dopo l'articolo 185-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da
scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali).
- 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b),
per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso
delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco
europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi
complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonche' nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.»;
L’importante novità, quindi, è sui quantitativi di Terre da scavo che possono essere scavati e riutilizzati in sito SENZA controllo analitico di laboratorio (a meno di chiare evidenze di potenziale contaminazione), ovvero 20 metri cubi !
Questo criterio, però, non si applica se le terre vengono portate fuori dal cantiere, contengono materiale antropico (macerie, ecc.) o arrivano da siti di bonifica !
Per ogni consiglio tecnico o perizia ambientale, ricorda sempre di consultare il sito o contattare Foldtani.


