, , , , , , , ,

Importante Novità su Terre da Scavo, ad Ottobre 2026

Ad Ottobre 2026 è uscita un importante novità legislativa sulle Terre e Rocce da Scavo, con il Decreto 234 dell’8 ottobre 2026

All’art. 4, comma 1 lettera b (e punti successivi) sono state aggiunte delle modifiche al D.Lgs 152/06 e s.m.i ed al DPR 120/17 (che ricordiamo, è abrogato, ma ancora in vigore in attesa del nuovo decreto sostitutivo)

Vediamo il testo:

b) dopo l'articolo 185-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 185-ter (Disciplina speciale per  le  terre  e  rocce  da
scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali).
- 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma  2,  lettera  b),
per il quantitativo di rifiuti in deposito  sono  elevati,  nel  caso
delle terre e rocce da scavo qualificate  con  i  codici  dell'elenco
europeo  dei  rifiuti  17.05.04  o  17.05.03*,  a  4.000  metri  cubi
complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
 2. Le terre e rocce da  scavo  prodotte  in  cantieri  puntuali
possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche
in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui
al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui
sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a  20
metri cubi, calcolati dalle  sezioni  di  progetto,  e  destinate  al
riutilizzo diretto nel medesimo sito di  produzione.  La  sussistenza
dei  requisiti  di  cui  al  secondo  periodo  deve  risultare  dalla
documentazione di esecuzione dei lavori.
3. La disposizione di cui al comma 2,  primo  periodo,  non  si
applica nel caso di terre e rocce da scavo  contenenti  calcestruzzo,
bentonite,  vetroresina,  miscele  cementizie,  additivi  e   materie
plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o  tradizionale,  nonche'
nel caso di terre e rocce da scavo provenienti  da  siti  oggetto  di
procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o
dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti
di contaminazione.»; 

L’importante novità, quindi, è sui quantitativi di Terre da scavo che possono essere scavati e riutilizzati in sito SENZA controllo analitico di laboratorio (a meno di chiare evidenze di potenziale contaminazione), ovvero 20 metri cubi !

Questo criterio, però, non si applica se le terre vengono portate fuori dal cantiere, contengono materiale antropico (macerie, ecc.) o arrivano da siti di bonifica !

Per ogni consiglio tecnico o perizia ambientale, ricorda sempre di consultare il sito o contattare Foldtani.

Ricerca

Richiedi una consulenza

Consulenza